Il comunicato congiunto di ARERA e AGCM ha fornito chiarimenti riguardo alle modifiche contrattuali per le forniture di luce e gas, in risposta alle numerose segnalazioni dei consumatori sulle pratiche scorrette dei fornitori. Ecco i principali punti trattati:
- Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali: Queste modifiche, che un fornitore può apportare in base a una clausola contrattuale, sono sospese fino al 30 aprile 2023 secondo l’art. 3 del Decreto Aiuti bis.
- Evoluzioni automatiche delle condizioni economiche: Comprendono gli aggiornamenti già previsti nel contratto, come aumenti dei corrispettivi, riduzioni degli sconti, o passaggi da prezzo fisso a variabile. Poiché queste evoluzioni sono accettate da entrambe le parti al momento della stipula, non sono soggette alla sospensione.
- Rinnovi delle condizioni economiche per le Offerte PLACET: Le offerte PLACET, regolate da ARERA tranne che per il prezzo stabilito dal venditore, seguono una procedura specifica di rinnovo annuale non influenzata dal Decreto Aiuti bis.
- Proposta di rinegoziazione per squilibrio delle prestazioni: Alcuni fornitori hanno proposto aumenti di prezzo minacciando la risoluzione per eccessiva onerosità. Tuttavia, l’incremento dei prezzi non giustifica l’impossibilità sopravvenuta, e la risoluzione contrattuale richiede una pronuncia giudiziale. Pertanto, i fornitori non possono risolvere unilateralmente i contratti senza tale pronuncia.
- Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura: Valido solo per i contratti del mercato libero, richiede un preavviso di almeno 6 mesi e deve essere previsto nel contratto.
In caso di modifiche unilaterali non consentite, è consigliabile segnalare la violazione alle Autorità competenti. Per altre situazioni, è possibile cambiare fornitore utilizzando comparatori di tariffe per trovare nuove offerte più adatte.