Luce e gas: quando sono possibili le modifiche contrattuali?

Il comunicato congiunto di ARERA e AGCM ha fornito chiarimenti riguardo alle modifiche contrattuali per le forniture di luce e gas, in risposta alle numerose segnalazioni dei consumatori sulle pratiche scorrette dei fornitori. Ecco i principali punti trattati:

  1. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali: Queste modifiche, che un fornitore può apportare in base a una clausola contrattuale, sono sospese fino al 30 aprile 2023 secondo l’art. 3 del Decreto Aiuti bis.
  2. Evoluzioni automatiche delle condizioni economiche: Comprendono gli aggiornamenti già previsti nel contratto, come aumenti dei corrispettivi, riduzioni degli sconti, o passaggi da prezzo fisso a variabile. Poiché queste evoluzioni sono accettate da entrambe le parti al momento della stipula, non sono soggette alla sospensione.
  3. Rinnovi delle condizioni economiche per le Offerte PLACET: Le offerte PLACET, regolate da ARERA tranne che per il prezzo stabilito dal venditore, seguono una procedura specifica di rinnovo annuale non influenzata dal Decreto Aiuti bis.
  4. Proposta di rinegoziazione per squilibrio delle prestazioni: Alcuni fornitori hanno proposto aumenti di prezzo minacciando la risoluzione per eccessiva onerosità. Tuttavia, l’incremento dei prezzi non giustifica l’impossibilità sopravvenuta, e la risoluzione contrattuale richiede una pronuncia giudiziale. Pertanto, i fornitori non possono risolvere unilateralmente i contratti senza tale pronuncia.
  5. Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura: Valido solo per i contratti del mercato libero, richiede un preavviso di almeno 6 mesi e deve essere previsto nel contratto.

In caso di modifiche unilaterali non consentite, è consigliabile segnalare la violazione alle Autorità competenti. Per altre situazioni, è possibile cambiare fornitore utilizzando comparatori di tariffe per trovare nuove offerte più adatte.

Torna in alto